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I requisiti per l’apertura di un nuovo Centro di Revisione: tutto quello che c’è da sapere

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Aprire un nuovo Centro di Revisione presuppone dei requisiti ben specifici che potrebbero non essere noti ai più. In questa breve guida andremo ad analizzare passo per passo tutto ciò che serve e che serve sapere per procedere senza intoppi nell’apertura del proprio Centro. Parleremo delle caratteristiche dei locali adibiti (in particolar modo delle dimensioni), dell’iscrizione alla Camera di Commercio, della capacità finanziaria richiesta e del personale addetto di cui c’è bisogno.

Caratteristiche dei locali per l’apertura di un Centro di Revisione: premessa

Le specifiche relative alle dimensioni dei locali rispettano caratteristiche differenti a seconda del parco veicoli a cui sono dedicate. In parole povere, un Centro di Revisione che copre l’intero parco veicoli fino a 3,5 tonnellate di massa complessiva dovrà avere degli spazi diversi rispetto ad un Centro di Revisione dedicato solamente a ciclomotori, motocicli, tricicli e quadricicli leggeri. Ma scendiamo più nel dettaglio

Caratteristiche dei locali per l’apertura di un Centro di Revisione: copertura dell’intero parco veicoli

Le specifiche relative alle dimensioni dei locali rispettano caratteristiche differenti a seconda del parco veicoli a cui sono dedicate. In parole povere, un Centro di Revisione che copre l’intero parco veicoli fino a 3,5 tonnellate di massa complessiva dovrà avere degli spazi diversi rispetto ad un Centro di Revisione dedicato solamente a ciclomotori, motocicli, tricicli e quadricicli leggeri.

Ma scendiamo più nel dettaglio.

Caratteristiche dei locali per l’apertura di un Centro di Revisione: copertura dell’intero parco veicoli

In questo paragrafo parliamo delle officine o delle concessionarie dedicate a tutti i veicoli fino a 3,5 tonnellate di massa complessiva, come automobili, furgoni, ciclomotori, motocicli, tricicli e quadricicli leggeri.

In questo caso, le misure minime dei locali ad impresa singola sono le seguenti:

 120 metri quadri per quanto riguarda la superficie totale;

 6 metri di larghezza per il lato di ingresso;

 2,50 metri metri di larghezza e 3,50 metri di altezza per il portone d’ingresso;

 5,30 metri di altezza per il locale all’interno in corrispondenza della zona occupata dal ponte sollevatore, misurati dal pavimento dell’officina alla parte più bassa del soffitto.

Invece, le misure minime dei locali ad impresa consorziata sono:

 80 metri quadri per quanto riguarda la superficie totale;

 4 metri di larghezza per il lato di ingresso;

 2,50 metri metri di larghezza e 3,50 metri di altezza per il portone d’ingresso;

 5,30 metri di altezza per il locale all’interno in corrispondenza della zona occupata dal ponte sollevatore, misurati dal pavimento dell’officina alla parte più bassa del soffitto.

Per quanto riguarda quest’ultima misura (5,30 metri) è possibile che subisca variazioni a seconda della provincia in cui vi trovate; è infatti possibile che in alcune provincie sia ammessa un’altezza interna del locale di 3,50 metri. Per fare chiarezza a riguardo è bene consultare il Protocollo Ministeriale n. 4827/4410 del 30/09/1997.

Per quanto riguarda il ponte sollevatore, è ammesso al suo posto l’utilizzo di una fossa di ispezione, purché le sue caratteristiche coincidano con quelle richieste dal Ministero dei Trasporti:

 lunghezza minima di 6 metri;

 larghezza compresa tra 0,65 e 0,75 metri;

 altezza minima di 1,80 metri.

Caratteristiche dei locali per l’apertura di un Centro di Revisione: copertura ridotta del parco veicoli

Le misure minime seguenti, a differenza di quelle elencate precedentemente, sono quelle richieste da un’officina o concessionaria che si occupi solamente di ciclomotori, motocicli, tricicli e quadricicli leggeri (come Micro Car, Quad, Piaggio Porter e così via):  80 metri quadri per quanto riguarda la superficie totale;

 4 metri di larghezza per il lato di ingresso;

 2 metri metri di larghezza e 2,50 metri di altezza per il portone d’ingresso;

 3,50 metri d’altezza per l’interno del locale.

Infine, sfatiamo alcuni miti! 

Contrariamente a quanto attestato dalle credenze comuni, non c’è una vera e propria disposizione obbligatoria delle attrezzature presenti in officina; certo, solitamente il sollevatore si trova in linea davanti al banco prova freni, ma è anche possibile disporlo altrove, come per esempio affianco o dietro il banco prova freni.

Lo stesso discorso vale per gli ingressi: non è assolutamente obbligatorio avere due portoni per entrata ed uscita.

Apertura di un Centro di Revisione: l’iscrizione alla Camera di Commercio

Oltre alle dimensioni richieste dal locale (officina o concessionaria che sia) è necessario anche che l’impresa sia iscritta alla Camera di commercio per poter aprire un Centro di Revisione. In particolar modo bisogna effettuare l’iscrizione a queste tre categorie specifiche: Meccatronica, Carrozzeria e Gommista.

Per chi non ne fosse a conoscenza, la meccatronica raggruppa dal 2013 le categorie “meccanica motoristica” e “elettrauto”, andando ad avvantaggiare di conseguenza tutti coloro che hanno riscontrato degli ostacoli per la mancanza della categoria “elettrauto”.

E se manca una di queste categorie all’officina?

Nessun problema, ci sono varie soluzioni a riguardo:

 è possibile assumere un dipendente che possegga la qualifica corrispondente alla categoria mancante (per esempio è una buona soluzione assumere un dipendente con la qualifica di carrozziere qualora mancasse la suddetta categoria);

 è altresì possibile fare una società, anche solo all’1%, con un carrozziere (ovvero con un professionista che possiede quella qualifica);

 è infine possibile assumere (nella maggior parte dei casi) un neo diplomato dell’IPSIA con diploma quinquennale, che porterà “in dote” le tre categorie in qualità di perito meccanico/elettronico. In riferimento a quest’ultimo punto, il Centro di Revisione acquisirà automaticamente le tre categorie dopo 36 mesi dall’assunzione del perito appena descritto.

L’acquisizione rimarrà tale anche se il perito dovesse poi andarsene o venire sostituito da un’altra persona. Rimane comunque obbligatoria la presenza nel Centro di un Responsabile Tecnico con un titolo di studio opportuno.

Apertura di un Centro di Revisione: la “capacità finanziaria”

Come previsto dal D.M. 6 aprile 1995, n° 170, per poter ottenere l’autorizzazione all’apertura è necessario che i titolari d’impresa (società, consorzi o persone fisiche) siano in grado di dimostrare il possedimento di un’adeguata capacità finanziaria, non inferiore a €154.937,00.

Tale capacità finanziaria deve essere dimostrata tramite attestazione di affidamento, rilasciata da Aziende, Istituti di credito o Società finanziarie con un capitale sociale non inferiore a €2.582.284,40.

È importante sottolineare che la capacità finanziaria di cui abbiamo parlato non ha nulla a che fare con la comunemente citata “fideiussione bancaria”.

Caratteristiche del personale per l’apertura di un Centro di Revisione

Una volta aperto, il Centro di Revisione dovrà necessariamente avere nel suo organico un Responsabile Tecnico (addetto alle revisioni); esso potrà essere il titolare o un dipendente, l’importante è che sia in possesso di una laurea in ingegneria o di un diploma idoneo, quale per esempio quello di:

• perito industriale;

• perito meccanico;

• geometra;

• maturità scientifica. Il suddetto Responsabile Tecnico sarà tenuto a svolgere la sua attività presso la sede del Centro di Revisione in modo continuativo; durante i giorni di ferie o durante gli eventuali giorni di malattia (che non dovranno comunque superare i 30 in un anno), la sua figura potrà essere sostituita da un altro membro dell’impresa, purché quest’ultimo sia stato registrato come “riserva” dall’Ufficio della Motorizzazione Provinciale.

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